(Il testo non riveste carattere di ufficialità)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Seconda Sezione

 

composto dai Magistrati

 

dr. ANTONIO ONORATO     Presidente

dr. LEONARDO PASANISI  Consigliere

dr. VINCENZO CERNESE  Referendario Estensore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 213/1998 R.G. proposto da: … (omissis) .., rappresentate e difese dagli Avv. ti Antonio D’Amato e Serena Chianese ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Napoli, alla Via R. Bracco, n. 15/A;

 

contro

 

l’AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO (A.U.P.) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui Sede alla Via A. Diaz, n. 11 domiciliano per legge;

 

per l’annullamento

 

·        delle delibere n. 2917 del 13.6.1997, n. 2848 del 6.6.1997, n. 2849 del 6.6.1997, n. 2915 del 13.6.1997, n. 2925 del 3.6.1997 e n. 2918 del 13.6.1997 con cui il Direttore Generale dell’Azienda Universitaria Policlinico disponeva l’equiparazione ai fini economici del Biologo Coordinatore Tecnico (I e II qualifica del Ruolo Speciale Tecnici) alla qualifica di Dirigente di I livello del ruolo sanitario (ex 10° livello) del Comparto Sanità ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761;à

-         di ogni atto antecedente o consequenziale.

-          

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 24 maggio 2001 il dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

FATTO

 

Premettono le dr. Sse … (omissis) …, laureate in scienze biologiche e dipendenti dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” II facoltà di Medicina e Chirurgia, - di essere state sempre inquadrate sin dagli inizi della propria carriera nell’ambito del personale tecnico, progredendo nella stessa sino ad essere inquadrate, a seguito di partecipazione ad uno specifico concorso, nel Ruolo Speciale Tecnico (R.S.T.) dell’area tecnico scientifica e socio sanitaria.

Aggiungono che l’art. 12 della L. n. 23 del 1986 - istitutiva del predetto Ruolo - prevederebbe per i Coordinatori ed i Coordinatori Generali Tecnici la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine o strutture di rilevante complessità, svolgendo attività di studio e programmazione finalizzate all’aggiornamento delle tecniche e degli impianti e promuovendo, altresì, nell’ambito dell’Unità Tecnico Sanitaria cui il Coordinatore è preposto, iniziative per l’aggiornamento del personale, la diffusione e l’utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nel campo disciplinare di cui si occupano.

Preso atto che, nell’imminenza dell’adozione da parte dell’Università di quanto previsto dalla L. 16.5.1974, n. 200 e dall’art. 3 del D.P.R. n. 761/79, il loro atto stragiudiziale del 9.6.1997 di diffida e costituzione in mora dell’intimata Amministrazione, inteso ad ottenere l’adozione dei provvedimenti necessari per l’equiparazione, sulla base della tabella di corrispondenza (allegato “D”) della figura del Coordinatore Tecnico e del Coordinatore Generale Tecnico - VIII livello “super” a quella ospedaliera del Direttore Tecnico II livello dirigenziale di I e II qualifica funzionale non aveva avuto seguito alcuno, con ricorso notificato il 20.12.1997 e depositato l’8.1.1998, le dr. sse  … (omissis) … hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, le delibere in epigrafe con cui veniva disposta la loro equiparazione alla qualifica di Dirigente di I livello del Ruolo Sanitario (ex 10° livello) del Comparto Sanità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.P.R. n. 761/79.

All’uopo hanno dedotto le seguente unica, articolata censura:

Violazione di legge con riferimento all’art. 31 D.P.R. 20.12.1979, n. 761, nonché agli artt. 3, 97 e 38 Cost. - Eccesso di potere; assumendo l’illegittimità della disposta equiparazione delle ricorrenti - prevista dal rubricato art. 31, con la corresponsione di un’apposita indennità, in favore del personale che, a parità di funzioni, mansioni ed anzianità, esplica attività assistenziale presso i policlinici, le cliniche, e gli istituti universitari di ricovero - all’omologo personale delle UU.SS.LL. operata secondo la tabella “D” allegata al D.P.R. 9.11.1982 - con cui sono stati emanati gli schemi-tipo di convenzione di cui all’art. 39 della L. 23.12.1978, n. 833 -.

In particolare lamentano, le ricorrenti, l’inadeguatezza della predetta tabella a fungere da parametro di comparazione nei loro confronti, non essendo ricomprese nella stessa alcune figure professionali, come quella del Coordinatore Tecnico e del Coordinatore Generale Tecnico del Ruolo Speciale Tecnico, da loro rivestite ed istituite successivamente con la Legge n. 23 del 1986. Pertanto, in tale situazione, la resistente Amministrazione, nell’effettuare la dovuta e corretta equiparazione, avrebbe dovuto ricorrere al criterio di inquadramento - previsto anche dall’art. 64 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 - per qualifica equipollente, sulla base del contenuto sostanziale delle mansioni (analogia di funzioni) espletate, riconducibili, nel caso delle ricorrenti - conformemente all’art. 12 della citata Legge n. 23 - alla responsabilità nella conduzione di strutture di rilevante complessità, con annesse attività di studio e programmazione finalizzate all’aggiornamento delle tecniche e degli impianti.

Concludono, le ricorrenti, evidenziando che, per il personale ospedaliero, lo stesso di tipo di mansioni e funzioni sarebbe - a norma dell’art. 7 del D.P.R. n. 761 del 1979 - ascrivibile a quelle proprie del Biologo Dirigente, ossia del Dirigente Tecnico ex 11° livello, tuttora inquadrato nel II livello dirigenziale, qualifica da riservare anche a loro, pena la violazione degli artt. 3, 97 e 38 Cost.

L’intimata Amministrazione si costituiva in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso ed, all’uopo, depositando copiosa documentazione di pertinenza.

.Alla pubblica udienza del 24 maggio 2001 la causa passava in decisione.

 

DIRITTO

 

Con la presente controversia le ricorrenti rivendicano un inquadramento diverso rispetto a quello loro attribuito, ritenuto non rispondente alle loro mansioni funzioni ed anzianità con la specificazione che il predetto, contestato inquadramento deve effettuarsi alla stregua dei criteri di classificazione operanti in un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno sintetizzare brevemente, al fine di una migliore comprensione dell’intera problematica relativa alla vicenda in esame, alcune nozione fondamentali sugli inquadramenti nel pubblico impiego.

L’inquadramento è l’atto autoritativo, espressione del potere organizzatorio della Pubblica Amministrazione, con cui il pubblico impiegato viene stabilmente inserito nella struttura organizzativa di una determinata Amministrazione, cioè nel posto disponibile nel ruolo con l’attribuzione della qualifica corrispondente e della retribuzione. Esso, quindi, non costituisce mai un diritto, ma solo un interesse legittimo del dipendente.

Dunque, all’inquadramento di un pubblico dipendente si perviene sempre all’esito di un’operazione di vincolata applicazione di una normativa legale o contrattuale dalla quale esulano valutazioni meramente discrezionali dell’Amministrazione di appartenenza, residuando, al più, in taluni casi un mero potere di valutazione tecnica. Tale ultima ipotesi si verifica allorquando la normativa non provvede direttamente all’inquadramento, ma ne fissa, anche implicitamente le condizioni alle quali l’Amministrazione di turno provvederà.

Orbene, in presenza di un’attività vincolata, il rilievo della motivazione si riduce al minimo con la sola evidenziazione dei presupposti di fatto e di diritto. Correlativamente, esclusa la possibilità di dedurre l’eccesso di potere sotto i profili implicanti una discrezionalità amministrativa, il controllo giurisdizionale diventa particolarmente importante nell’ipotesi-limite dell’eccesso di potere per travisamento di fatto, ovvero per manifesta illogicità o irrazionalità.

Inoltre non è mai da sottovalutare che l’inquadramento non è mai un atto isolato lasciato alla discrezionalità o all’arbitrio dell’Amministrazione ma un’operazione generalizzata coinvolgente l’intera pianta organica dell’Ente collocando ciascun dipendente nel posto-funzione disponibile nella pianta organica.

Nel caso del personale dipendente dall’Università degli Studi e dalle Facoltà mediche, in particolare, che svolge mansioni assistenziali, l’imperativo categorico, risalente alla legge del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, è di equipararne sotto ogni profilo ed a parità di mansioni funzioni ed anzianità il trattamento al personale di posizione equipollente direttamente operante nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (ad esempio negli enti ospedalieri) ed inserito nei ruoli Regionali.

Tale asserto trova la piena ed incondizionata adesione della giurisprudenza del Consiglio di Stato ove si legge che “l’equiparazione economica fra il personale docente universitario, che esplichi un’attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, e il personale delle Unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni ed anzianità di servizio sancita dall’art. 102 D.P.R. 11.7.1980, n. 382, costituisce un preciso obbligo per l’Amministrazione universitaria indipendentemente dalla stipulazione delle convenzioni previste dalla L.23.12 1978, n. 833, le quali intercorrono tra Università e Regioni ed attengono esclusivamente alla provvista dei mezzi finanziari necessari per assicurare tale equiparazione” (C. di S. 16.5.1995, n. 147).

Nella caso di specie, lo strumento tecnico ritenuto idoneo a concretizzare la indispensabile comparazione è stato individuato nella tabella “D” allegata al Decreto Interministeriale 9.11.1982 con la precisazione che i termini di comparazione ivi indicati non si presentano esaustivi con riferimento a qualifiche funzionali espressioni di profili professionali sopravvenuti

All’esito della operazione in esame l’equiparazione, poi, viene garantita, quantomeno sul piano sostanziale, tramite la corresponsione di un indennità perequativa, prevista direttamente dall’art. 31 del D.P.R. n. 671 del 1979 in funzione del riequilibrio e della omogeneizzazione delle posizioni, quantomeno sotto l’aspetto patrimoniale..

Problematica, invece, si presenta l’operazione di equiparazione e comparazione allorquando, in presenza di una qualifica funzionale di nuova istituzione nell’ambito dell’ordinamento universitario, quale appunto può considerarsi il Ruolo Speciale Tecnico, essa non trova, almeno apparentemente, alcuna figura omologa cui potersi rapportare nell’ambito dell’ordinamento del S.S.N. e ciò in quanto, la predetta qualifica non ha ricevuto ancora alcuna sorta di codificazione in qualsivoglia tabella di comparazione.

Pertanto, in tale ipotesi, l’individuazione della qualifica spettante al dipendente non avviene sulla base di un’automatica ed agevole trasposizione fra la qualifica ricoperta nell’ordinamento universitario e quella corrispondente attribuita al personale dei ruoli regionale operante nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ma, dovendosi seguire il criterio dell’analogia di funzioni, necessariamente passa per il tramite di una rilevazione sostanziale delle mansioni e funzioni effettivamente espletate per poi addivenire alla qualifica da conferire (non alla stregua della situazione organizzativa dell’Amministrazione di appartenenza, ma) secondo i criteri di classificazione vigenti per altra Amministrazione.

L’istituzione ed, ancor prima, la giustificazione dell’esistenza di uno specifico Ruolo Tecnico deriva dalla necessità di adeguare l’organizzazione al mutato quadro scientifico-tecnologico dell’ambiente che la circonda, tentando di metabolizzare le inevitabili innovazioni tecnologiche senza, tuttavia, pretendere di alterare i modelli e le linee di gerarchia preesistenti.

La incidenza del predetto ruolo sulla struttura organizzativa finisce così con l’esprimersi prevalentemente sul piano orizzontale attraverso un’opera di coordinamento delle stesse strutture le quali vengono dotate, piuttosto che di ulteriori linee di autorità, della diffusione di Know-how e di informazioni a contenuto prevalentemente tecnologico.

Ma, se è vero che la tabella “D” di equiparazione recepita dall’A.U.P. con la delibera n. 688 del 26.9.1996 del Direttore Generale non si presenta esaustiva ed esplicativa di ogni qualifica funzionale di cui si vuole la “conversione” in una equipollente figura professionale assimilabile del corrispondente ruolo del personale ospedaliero, è pur vero che la suddetta tabella, anche per l’avallo giurisprudenziale ricevuto, rappresenta un preciso e rigoroso punto di riferimento dal quale anche in occasione di inquadramenti di figure professionali di nuova istituzione (come è per il Ruolo Speciale Tecnico) e, come tali, non previste, non è possibile assolutamente prescindere.

Ed, ancora, se è vero che il sopravvenuto Ruolo Speciale Tecnico istituito nel 1986 non trova adeguata collocazione nella apicale VIII qualifica funzionale del personale universitario, per modo che venendo a mancare il primo termine del confronto per l’equiparazione da operarsi alla stregua della tabella “D” allegata al citato D.P.R. del 1982, deve necessariamente darsi rilievo sostanziale alle funzioni espletate dai dipendenti interessati, è pur vero che, nella ricerca di funzioni analoghe non può prescindersi dall’assetto definitivamente impresso alla struttura organizzativa dalla predetta tabella, a conclusione delle operazioni di equiparazione

Pertanto, la previsione nella predetta tabella dell’inquadramento alla XI qualifica funzionale (II livello dirigenziale) dei soli professori (ordinari, straordinari o associati) non può non risultare significativo della volontà del Legislatore di riservare un tale inquadramento apicale soltanto al personale investito della funzione docente, creando, per tal guisa, uno sbarramento ad ogni altra figura professionale, a pena di stravolgere del tutto e snaturare l’assetto strutturale espresso nell’organigramma fino a quel momento adottato dall’Amministrazione considerata.

In proposito, è appena il caso di rilevare che il pur necessario ricorso all’analogia di funzioni per classificare le figure non previste nella tabella “D” non può compromettere l’equilibrio di pesi e contrappesi faticosamente raggiunto.

Resta fermo che, anche in tal caso e nonostante le difficoltà di valutazione, il provvedimento di inquadramento in esame rappresenta sempre un obbligo per l’amministrazione che amministra il personale interessato.

Un tale procedimento logico-valutativo, improntato esclusivamente a criteri di valutazione tecnico-discrezionale, può essere censurato in sede giurisdizionale solamente attraverso un controllo estrinseco sulla complessiva logicità e ragionevolezza dell’operazione compiuta, per verificare l’eventuale presenza del vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta o travisamento dei fatti.

In buona sostanza per valutare, sotto un profilo strettamente tecnico la legittimità della singola operazione di inquadramento effettuata dall’Amministrazione in applicazione solo indiretta di una normativa legale o contrattuale si impone una considerazione complessiva dell’intera organizzazione.

Nella fattispecie, la scelta di riservare al personale docente l’apicale II livello dirigenziale, trattandosi di inquadramenti di personale universitario, appare perfettamente congrua e ragionevole.

Inoltre, sul versante dei ruoli regionali del personale ospedaliero direttamente dipendente dalle UU.SS.LL., v’è da considerare che al II livello dirigenziale sono inquadrati con qualifica apicale, i Primari.

Nei contestati inquadramenti dei Coordinatori Tecnici e dei Coordinatori Tecnici Generali al X livello del personale delle UU.SS.LL. non pare ricorra la eadem ratio che è alla base della collocazione all’XI livello (equivalente al II livello dirigenziale) riservato ai Docenti e dei Primari.

Al riguardo basta considerare le attività di Coordinatore Tecnico e di Coordinatore Generale Tecnico svolte dalle ricorrenti nell’ambito, rispettivamente della I e della II qualifica funzionale del Ruolo Speciale Tecnico descritte - con riferimento alla I qualifica funzionale - all’art. 12 della L. 29.1.1986, n. 23 che recita: “il Coordinatore tecnico:

svolge attività di ricerca integrando i compiti propri del funzionario tecnico con la individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari per il conseguimento degli obiettivi di ricerca prefissati e la elaborazione originale di linee operative e di ricerca;

coordina l’attività di altri funzionari tecnici o di personale appartenente a qualifiche inferiori è può avere il compito della qualificazione e dell’aggiornamento periodico di tale personale o di personale che svolge la propria attività presso strutture affini;

può essere inserito in strutture dotate di laboratori specializzati d rilevante interesse scientifico, didattico e di assistenza sanitaria, dichiarato con le stesse modalità previste dal terzo comma dell’art. 16 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, con l’assunzione della diretta responsabilità delle apparecchiature in dotazione alla struttura di appartenenza e dell’incarico del controllo e della efficienza delle apparecchiature stesse”: non sembra che le descritte attività apportino alcun significativo elemento di novità in ordine nell’assetto gerarchico preesistente e, più in generale, al problema organizzativo del coordinamento delle strutture.

Anzitutto va premesso che, all’interno del Ruolo Speciale Tecnico, la differenza fra Coordinatore Tecnico - I qualifica funzionale - e Coordinatore Tecnico Generale - II qualifica funzionale - risulta avere un rilievo meramente patrimoniale (essendo riconosciuta solo al secondo l’indennità maggiorata prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 384/90, mentre al primo si è deciso spettare la sola indennità prevista dall’art. 45 del citato decreto n. 384), e quindi diventa irrilevante in relazione alle questioni in discussione.

Circa il rilievo assolto all’interno dell’organizzazione di appartenenza, è, poi, fuor di dubbio che il predetto ruolo, complessivamente considerato, si limita a far sentire la sua influenza esclusivamente sul piano della metodologia e delle modalità di organizzazione del lavoro, attraverso una diffusione orizzontale in favore di tutti gli uffici di Know-how e di conoscenze specialistiche nel campo della tecnologia informatica, ponendo in essere le condizione, attraverso una sorta di formazione professionale permanente, per elevare la qualità dei servizi erogati dalle varie strutture.

Infine, quanto alla questione prospettata dalle ricorrenti concernente la presunta collocazione al medesimo loro livello di personale tecnico non laureato, v’è da osservare, che, pur senza escludere a priori l’eventualità di trovarsi in presenza di un inquadramento erroneo o affetto da travisamento di fatto, la questione stessa è inammissibile atteso che ci si trova avanti ad una censura di eccesso di potere per disparità di trattamento che, per giurisprudenza consolidata, non è invocabile in occasione di inquadramenti di pubblici dipendenti che presuppongono sempre una puntuale e vincolata applicazione (più o meno diretta) di una preesistente normativa legale o contrattuale.

Pertanto, affinché l’operazione di inquadramento s’inserisca in maniera armonica, logica e razionale nel sistema precostituito delle mansioni delle qualifiche e dei conseguenziali inquadramenti in ruolo partecipando del legame evidente, coerente ed immancabile tra ruoli, qualifiche e mansioni occorre verificare che l’inquadramento in discussione non crei nel predetto sistema elementi di distonia e di squilibrio, che in tal caso, finirebbe con il presentarsi avulso dal sistema nel quale avrebbe dovuto inserirsi.

Non sembra che, nel caso di specie, possa dirsi avverata una tale eventualità.

Conclusivamente la pretesa delle ricorrenti è infondata e, pertanto, il proposto gravame va respinto.

Considerata la novità e la peculiarità delle questioni trattate, sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.

 

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 213/1998 R.G.) proposto da  … (omissis) .., lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2001.

 

ANTONIO ONORATO  Presidente

VINCENZO CERNESE  Referendario Estensore